Ecco, in sintesi, le modifiche alla Costituzione approvate alla Camera:
Parlamento
- Nasce il senato federale (art. 55).
- La camera è composta da 518 deputati (di cui 18 esteri), più i deputati di diritto ovvero gli ex presidenti della repubblica e un massimo di 3 deputati a vita di nomina presidenziale (art. 56).
- Il senato federale è composto da 252 senatori; è integrato, senza diritto di voto, da due rappresentanti delle regionie del consiglio delle autonomie locali (art. 57).
- Bastano 21 anni per essere eletti deputati e 25 per i senatori (art. 56-57).
- I regolamenti della camera e del senato garantiscono le prerogative dell'opposizione; ai deputati dell'opposizione èriservata la presidenza delle commissioni di garanzia (art. 64).
Iter delle leggi
- Alla camera la priorità sui disegni di legge su materie di competenza nazionale; al senato federale quelli su materie concorrenti. in caso di un provvedimento essenziale per l'attuazione del programma di governo, autorizzazione del capo dello stato e ultima parola alla camera. In caso di testo diverso tra i due rami del parlamento, rinvio a una commissione bicamerale. in caso di conflitto di competenza tra camera e senato, rinvio a un comitato (art. 70).
Presidente della Repubblica
- Nasce l'assemblea della Repubblica (al posto del parlamento in seduta comune), formata da deputati, senatori, governatori e delegati regionali, con il compito di eleggere a scrutinio segreto il presidente della repubblica. necessaria la maggioranza di 2/3 e, dopo il terzo scrutinio, i 3/5; dopo il quinto scrutinio sufficiente la maggioranza assoluta (art. 83).
- il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni, è eleggibile a 40 anni e non più a 50 (art. 84).
- Rappresenta la nazione ed è garante dell'unità federale della repubblica (art. 87).
- Nomina il vicepresidente del csm, i presidenti delle authority, il presidente del cnel, come nuove prerogative, poi, tra l'altro, indice le elezioni, invia messaggi, promulga le leggi, ha il comando delle forze armate (art. 87).
- Scioglie le camere in quattro casi: su richiesta del primo ministro che se ne assume la esclusiva responsabilità; in caso di morte o impedimento permanente; in caso di dimissioni del premier; in caso di approvazione alla camera di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza uscita dalle urne (art. 88).
- Grazia: rimane l'attuale modalità (proposta e controfirma del ministro competente).
Premierato
- Scompare dalla costituzione il termine «presidente del consiglio» che diventa sempre «primo ministro» (art. 92).
- La candidatura a primo ministro avviene mediante collegamento con una o più liste di candidati. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza collegata al candidato premier (art. 92).
- Introduzione della mozione di sfiducia costruttiva, con designazione del nuovo primo ministro; norme antiribaltoni; disciplina della questione di sfiducia e i casi di dimissioni del premier (art. 94).
- I ministri sono nominati e revocati dal primo ministro e non più dal capo dello Stato (art. 95).
Devolution
- Roma è capitale della Repubblica e dispone di forme di autonomia nei limiti dello statuto della Regione Lazio (art. 114).
- Si inserisce il principio di leale collaborazione e sussidiarietà (art. 114)
- Inserisce norme di competenza esclusiva delle regioni: assistenza sanitaria, organizzazione scolastica, programmi scolastici, polizia amministrativa regionale e locale, ogni altra materia non espressamente riservata allo stato (art. 117).
- Inserisce tra le materie di competenza esclusiva dello stato tutela della salute, sicurezza sul lavoro, energia, ordinamento della capitale (art. 117).
- Elenca le materie di competenza concorrente (art. 117).
- Si inserisce la clausola di supremazia secondo la quale lo stato può sostituirsi alle amministrazioni locali sulle materie del capitolo devolution (art. 120).
- Se c'è pregiudizio all'interesse nazionale il governo fa annullare le leggi regionali (art. 127).
- Si istituiscono le città metropolitane (art. 133).
Organi dello Stato
- Inserite in costituzione le authority (art. 98-bis).
- Csm: i membri laici eletti per 1/6 dalla Camera e 1/6 dal Senato (art. 104).
- Consulta: salgono da 5 a 7 i giudici nominati dal Parlamento, 3 dalla Camera e 4 dal Senato; scendono da 5 a 4 quelli nominati da capo dello Stato e supreme magistrature (art. 135).